Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che eserciti l’attività professionale nel periodo di sospensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Ottobre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Giugno 1999
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