Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e probità – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che eserciti l’attività professionale nel periodo di sospensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Ottobre 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment