La revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente l’automatica cessazione della materia del contendere

In mancanza di una espressa rinuncia al ricorso, la revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, giacché detta misura cautelare di inibizione temporanea dell’attività è tale da segnare comunque lo status professionale dell’avvocato rimanendo “annotata” tra i suoi precedenti, ancorché con la mera motivazione di un’avvenuta estinzione in rito (Nel caso di specie, poiché alla revoca della sospensione cautelare da parte del CDD era seguita anche l’espressa rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 63 del 18 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza n. 152 del 7 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza n. 130 del 25 Ottobre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 18 Giugno 2020 (estinzione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 27 Giugno 2019 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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