L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere continuativo che si consuma e si esaurisce al momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Ottobre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Giugno 1999
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