Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione

Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019., nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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