Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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