La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
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