Alla richiesta di iscrizione all’albo o al registro praticanti non si applica il silenzio assenso

Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 190, secondo cui, alla luce della congegnata procedura, il COA ha una vera e propria facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione, escluso quindi il risarcimento di un eventuale preteso danno, stante appunto la liceità del silenzio stesso.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 17 Giugno 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera n. 857 del 08 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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