Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in udienza, inaudita altera parte, un documento non producibile perché riferito ad un tentativo di conciliazione stragiudiziale. (Nella specie il professionista aveva prodotto, in allegato ad una istanza di sospensione della provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo, un fax inviatogli dal collega di controparte e da lui stesso sollecitato per un tentativo di conciliazione. E’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 23 Ottobre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 08 Giugno 1998 (avvertimento)
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