Procedimento disciplinare: la difesa “omissiva” dell’incolpato non può comportare, di per sè sola, alcun aggravamento della sanzione

E’ bensì vero che il comportamento processuale dell’incolpato può rilevare ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, tanto in negativo (ad es., nel caso di atteggiamento palesemente pretestuoso ed ostruzionistico) quanto in positivo (ad es., nel caso di ammissione della propria responsabilità), ma ciò pur sempre nel rispetto dell’inviolabile diritto di difesa dell’incolpato stesso, che può anche consistere in un atteggiamento processuale meramente omissivo; conseguentemente, non può comportare un aggravamento della sanzione il mancato deposito di memorie difensive, ovvero l’omessa richiesta di essere sentito dall’istruttore, oppure l’assenza all’udienza dibattimentale senza addurre alcuna giustificazione, ed analoghi comportamenti processuali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020

NOTA:
Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 11 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 19 Gennaio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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