I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze CNF in Cassazione

Contro le decisioni del Consiglio nazionale forense il ricorso per cassazione va proposto – in forza di quanto ora previsto dall’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

Corte di Cassazione (pres. Amendola, rel. Vincenti), SS.UU, sentenza n. 29177 del 21 dicembre 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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