Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l’intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l’incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l’esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l’organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23593 del 27 Ottobre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 148 del 06 Dicembre 2019
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