Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 52 dell’11 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 11 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2015 (sospensione)
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