L’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012, prevedendo che «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF», non consente di distinguere tra i candidati non eletti e gli altri iscritti all’albo, il cui interesse concreto e particolare non è preso direttamente in considerazione dalla norma in esame, avente di mira esclusivamente la salvaguardia dell’interesse generale al corretto svolgimento della competizione elettorale, tanto sotto il profilo del possesso dei requisiti cui la legge subordina la presentazione delle candidature, quanto sotto quello dell’osservanza delle forme previste per le operazioni di voto.
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28383 del 14 Dicembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 8 del 18 Gennaio 2020
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