In quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), al quale peraltro si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012), il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, il contraddittorio è ritualmente instaurato mediante la notificazione del reclamo ai soli candidati (eletti e non eletti) direttamente interessati dal reclamo (nella specie, per causa di ineleggibilità ex art. 3, comma terzo, secondo periodo della legge n. 113 del 2017), escludendo la necessità dell’integrazione nei confronti di tutti gli altri candidati; questi ultimi, infatti, pur partecipando alla competizione elettorale, non possono considerarsi direttamente interessati alla decisione del reclamo, tanto nel caso in cui fossero risultati eletti quanto nel caso in cui non lo fossero stati, non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura.
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 28383 del 14 Dicembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 8 del 18 Gennaio 2020
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