L’obbligo deontologico di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un obbligo giuridico di natura civile

L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 codice previgente) (Nel caso di specie, il dominus era stato sanzionato dal Consiglio territoriale per non aver corrisposto il compenso al proprio domiciliatario, sebbene obbligato al pagamento stesso fosse il comune Cliente, da cui promanava infatti l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione dell’incolpato, annullando quindi la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 2020 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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