Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27769 del 04 Dicembre 2020 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 114 del 19 Ottobre 2019
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