L’ineleggibilità individuale comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto ineleggibile e del voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili.
Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27769 del 04 Dicembre 2020 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 114 del 19 Ottobre 2019
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