Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, co. 1, L. n. 247/2012 e 60, co. 3, RDL n. 1578/1933, le parti interessate, ai fini delle notificazioni prescritte, devono eleggere il proprio domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale forense.
Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27773 del 04 Dicembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 96 del 07 Ottobre 2019
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