La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità (regime previgente).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 Maggio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Novembre 2012 (cancellazione)
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