Vìola gli artt. 9 e 52 del Codice Deontologico l’avvocato che si rivolge con espressioni inappropriate, sconvenienti, financo minacciose ad un collega sia con comunicazioni via fax, visibili da più persone, sia con un esposto all’Ordine degli Avvocati, palesemente strumentale alla precedente comunicazione usando, parimenti alla stessa, espressioni sconvenienti.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019
Sanzione: CENSURA
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