Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI
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