Vìola l’art. 6 del Codice Deontologico previgente (dovere di correttezza) l’avvocato che, prima di un’udienza nell’ambito del procedimento penale, esibisce a due testimoni il verbale delle sommarie informazioni dagli stessi rilasciate durante le indagini.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Brugioni), decisione n. 43 del 17 maggio 2019
Sanzione: AVVERTIMENTO
0 Comment