L’articolo 23 della legge n. 247/12 dispone, tra l’altro, che requisito per l’iscrizione nell’Elenco speciale sia la trattazione stabile ed esclusiva degli affari dell’ente e che dalla delibera dell’ente “risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.
Alla luce di tali disposizioni, il CNF ha escluso che l’avvocato dipendente di ente pubblico potesse svolgere le proprie attività a favore di altro ente, ad esempio nel caso di distacco (cfr. parere n. 29/2017). Unica eccezione, il caso in cui più enti pubblici costituiscano in convenzione un unico ufficio legale, con la precisazione però che anche in questo caso “l’attività professionale degli avvocati iscritti negli elenchi speciali incardinati presso questo Ufficio dovrà essere svolta con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici degli enti coinvolti e che il loro jus postulandi dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti” (cfr. parere n. 26/2016).
In linea di principio, e in assenza (nel quesito) di ulteriori elementi al fine di verificare a che titolo l’avvocato assuma temporaneamente l’incarico di dirigere l’ufficio legale di altro ente territoriale, al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
0 Comment