Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 17 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 23 Ottobre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 17 Ottobre 1997
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