L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 25950 del 16 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25950 del 16 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 135 del 31 Ottobre 2019
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