Vìola l’art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico l’avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l’attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile, una somma superiore a quella convenuta nel preventivo.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI
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