Vìola gli artt. 5, 6, 10 e 16 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che acquisisce incarichi incompatibili con l’esercizio della professione forense ricoprendo le vesti di amministratore di diritto e di fatto di società di capitali e si prodiga inoltre nella gestione dell’attività imprenditoriale, per la quale, in violazione delle norme di lealtà, dignità e decoro, poneva in essere comportamenti penalmente rilevanti.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 73 del 10 settembre 2019
Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI
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