Il COA di Roma chiede parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 2, lett. c) del DM n. 47/2016, laddove prevede – tra i requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione – l’avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista.

Anche se la disposizione è stata con ogni probabilità dettata per il caso di incarichi conferiti da avvocati ad altri avvocati, deve tuttavia propendersi per l’interpretazione letterale e dunque estensiva della portata della stessa: trattasi dunque di incarichi professionali, aventi ad oggetto attività tipiche della professione forense, conferiti da altro professionista, anche non avvocato. A mero titolo di esempio, si pensi al caso della domiciliazione (per i rapporti tra avvocati), ma anche più in generale al conferimento di qualunque incarico avente ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale, ivi compresa l’attività di consulenza legale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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