Non costituisce motivo di nullità della citazione l’ eventuale erronea indicazione della norma che si assume violata. Pertanto non rileva ai fini della validità della citazione il richiamo effettuato a norme del codice deontologico forense approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 8 giugno 2000, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 08 Giugno 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Dicembre 1999 (sospensione)
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