L’articolo 18, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 prevede l’incompatibilità della professione di avvocato con “qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. A tale previsione non è possibile derogare – come ribadito negli anni dal Consiglio nazionale forense (cfr. pareri 28/17 e 11/17) – nemmeno in virtù dell’articolo 2, c. 6, secondo periodo. Tale ultima disposizione, consente – è vero – l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato “aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata”; ma tale previsione deve intendersi derogatoria non già dell’ordinario regime delle incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, quanto piuttosto della riserva di consulenza contenuta nel primo periodo del medesimo comma 6 dell’articolo 2. Non si tratta, cioè, di una norma rivolta agli iscritti (che deroghi, per l’effetto, al regime delle incompatibilità) ma di una norma riguardante le attività oggetto della professione forense.
Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
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