Vìola gli artt. 5 e 59 del previgente Codice Deontologico (oggi art. 9, comma 2 e art. 63 comma 1 CDF) l’avvocato che omette di adempiere al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nella specie, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle spese di studio di sua competenza.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018
Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI
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