Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24377 del 03 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 194 del 19 Dicembre 2019
0 Comment