L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Pastorelli, rel. Peracino), decisione n. 33 del 3 maggio 2018
Sanzione: AVVERTIMENTO
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