Vìola gli artt. 5, 6. 38 e 40 CD previgente (artt. 9, 26 comma 3 e 27 CDF) l’avvocato che non procede al deposito del ricorso introduttivo di un giudizio, per il quale ha ricevuto mandato, avendo invece comunicato al cliente di avervi provveduto e comunica altresì che, a seguito di esso, sarebbe stata fissata udienza, poi rinviata per difetto di notifica (circostanze queste contrarie al vero).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 34 del 19 aprile 2018
Sanzione: CENSURA
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