Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto non impugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 18 ottobre 2000, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 18 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 1998
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