Avvocato – Norme deontologiche – principi generali – Dovere di riservatezza – Divieto di pubblicità – Pubblicità a dei prodotti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di riservatezza e del divieto di pubblicità, il professionista che in un articolo su una rivista faccia pubblicità a prodotti di bellezza, associandosi le qualità dell’avvocato con la bontà degli stessi prodotti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 07 Ottobre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Novembre 1998
Giurisprudenza CNF

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