L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23593 del 27 Ottobre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 148 del 06 Dicembre 2019
0 Comment