L’esercizio della professione in periodo di sospensione

Vìola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l’avvocato che assume incarichi professionali durante il periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell’11 dicembre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

Giurisprudenza CDD

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