Viola gli artt. 9, 16, 27 e 29 CDF l’avvocato che, in plurime occasioni, riceva dai propri clienti rilevanti anticipi senza svolgere l’attività professionale richiesta, né fornire agli stessi alcuna informazione e, peraltro, senza emettere i relativi documenti fiscali.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Donelli), decisione n. 80 del 27 novembre 2017
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI
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