Viola l’art. 5 CD previgente e art. 9 CDF, l’avvocato che fornisce e propala notizie acquisite durante l’espletamento del proprio mandato difensivo rivelando le circostanze di tempo e di luogo dell’arresto nonché il contenuto degli interrogatori resi dai propri assistiti a terzi così aiutandoli ad eludere le investigazioni in corso delle Autorità.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Rigosi), decisione n. 12 del 28 novembre 2016
Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI
0 Comment