L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale della vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico – giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 01 Dicembre 2014 (sospensione)
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