In sede di gravame, il CNF può prendere in esame nella sua interezza la documentazione prodotta nel corso del procedimento

Il giudizio promosso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni dei locali consigli non rappresenta un giudizio di mera legittimità, estendendosi anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento censurato. Di talché, nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame nella sua interezza tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 01 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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