Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché in linea di principio non se ne può escludere l’impugnabilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 2 del 14 gennaio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 14 Gennaio 2020 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 11 Novembre 2016 (richiamo)
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