Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 209 del 30 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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