A differenza della previgente normativa (art. 15 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944), la nuova disciplina del procedimento elettorale forense (L. n. 247/2012 e L. 113/2017) non prevede espressamente le elezioni suppletive, che tuttavia -secondo una interpretazione logica e sistematica consentita dalla mancanza di una riserva di legge in materia- devono ritenersi consentite in quanto nella locuzione “elezioni”, senza aggettivazioni di sorta, possono ricomprendersi non solo tutte le operazioni volte a costituire l’organo forense ma anche quelle idonee ad integrarlo, per una tutela dell’integrità e della conseguente piena funzionalità dell’organo stesso, come appunto le elezioni “suppletive” (Nel caso di specie, 6 dei 15 Consiglieri eletti rassegnavano le proprie dimissioni ed il COA procedeva quindi, dapprima, ad integrare la propria composizione mediante scorrimento dei non eletti che subentravano nel minor numero di 4, e infine ad indire elezioni suppletive per gli ultimi 2 posti necessari alla reintegrazione del plenum. Tale delibera e le relative elezioni venivano impugnate al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il reclamo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 50 del 6 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 06 Giugno 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 31 Luglio 2019
0 Comment