Il tempestivo deposito del reclamo elettorale presso il COA è sufficiente alla rituale instaurazione del relativo giudizio, senza che rilevino attività successive volte alla notificazione dello stesso ai controinteressati, atteso che l’integrazione del contraddittorio può comunque essere disposta dal giudice adìto senza punto influenzare l’ammissibilità dell’impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 50 del 6 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 06 Giugno 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 31 Luglio 2019
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