Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc), né che sia materialmente congiunta all’atto cui acceda (potendosi accertare aliunde una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)
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