La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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