Il CDD ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)
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