Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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