Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 30 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 10 Luglio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23746 del 28 Ottobre 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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